Disposizioni generali: Atti generali
D.Lgs n° 33/2013, Art. 12, c. 1, 2.
Negli atti generali ogni pubblica amministrazione deve pubblicare tutti i documenti che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.
Negli atti generali ogni pubblica amministrazione deve pubblicare tutti i documenti che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.
- Statuto, delibere e contratti di servizio
 - Riferimenti normativi su organizzazioni ed attività
 - Obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
 
